...dallo statuto...
ART.3 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E SPECIFICO
1. Le finalità di cui all’art. 2 sono perseguite attraverso l’esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale (elenco indicativo e non esaustivo):
a) sostegno finanziario per iniziative di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché per le attività culturali diinteresse sociale con finalità educativa;
b) sostegno finanziario per iniziative di ricerca scientifica di particolare interesse medico e sociale;
c) sostegno di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
d) sostegno finanziario per iniziative di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
e) sostegno finanziario sotto forma di borse di studio a tematica vincolata, ovvero associate all’utilizzo dei fondi in ambito formativo/professionale (la cifra messa a disposizione nelle borse di studio sarà utilizzabile per l’iscrizione all’università, per l’iscrizione a scuole di specializzazione, per l’acquisto di corsi di formazione personale/professionale, per l’acquisto di libri o beni materiali dedicati alla propria formazione personale/professionale, ecc.;
f) sostegno per la riqualificazione di ambienti e strumenti scolastici statali;
g) sostegno finanziario della ricerca scientifica medica italiana nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare di progetti di ricerca e di borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori e dei medici inclusa la formazione universitaria e post-universitaria.
2. L’esercizio delle attività di interesse generale menzionate al comma precedente, prevede lo svolgimento di ogni attività non specificamente menzionata, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
3. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
4. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e specifico, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
5. Nel perseguimento dei suoi scopi l’Associazione può tra l’altro:
a) concludere accordi con enti e istituzioni pubblici e privati;
b) istituire e gestire, con contabilità separata, istituti e centri di ricerca che siano strumentali al perseguimento degli scopi statutari;
c) costituire fondi e patrimoni destinati e vincolati ad uno specifico scopo;
d) costituire o partecipare a fondazioni e altri enti senza scopo di lucro con finalità analoghe alle proprie, aderire ad enti nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con gli scopi dell’Associazione;
e) costituire o partecipare a società commerciali strumentali al perseguimento delle proprie finalità, i cui bilanci devono essere allegati al bilancio della Fondazione;
f) acquistare, realizzare, gestire, affittare, possedere a qualsiasi titolo, beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle proprie attività;
g) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle proprie attività.
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